Cosa può fare il condòmino se l'amministratore non fa rispettare il regolamento? Certamente, innanzitutto, farglielo notare verbalmente per poi passare alla richiesta scritta ed eventualmente alla diffida; eventualmente, chiedere la convocazione dell'assemblea onde decidere il da farsi; infatti, dispone l'art. 66 disp. att. e trans. c.c. che la convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta da almeno due condòmini che rappresentino almeno un sesto dell'edificio e, ove l'amministratore non vi provveda, ciascun condòmino può convocarla direttamente. la giurisprudenza prevalente è attestata nel riconoscere la legittimazione ad agire dei condomini in sostituzione dell'amministratore nei casi in cui coesistano diritti esclusivi e comuni. Cosa è possibile fare nei confronti dell'amministratore che non fa applicare il regolamento? Il singolo condomino in caso di gravi irregolarità (o di mancata convocazione dell'assemblea in caso di notifica di atto esorbitante dai suoi poteri ex art. 1131 c.c.) potrà chiedere la revoca giudiziale: la mancata applicazione del regolamento di per sé non rientra nell'elenco delle gravi irregolarità di cui all'art. 1129 c.c.; ma tale elenco è solo esemplificativo e bisogna vedere dunque caso per caso se la mancata applicazione del regolamento può costituire un'ipotesi di grave irregolarità (ad es. perché la violazione corrisponde alle ipotesi espressamente indicate nell'elenco suddetto o se per via della valutazione complessiva dei fatti risulta l'integrazione dell'ipotesi di grave irregolarità). Ove si aggiungano anche ipotesi di gravi irregolarità fiscali o di mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente, il condòmino dovrà passare prima dalla decisione assembleare e poi rivolgersi al giudice. Dunque, in caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, o di contestazione da parte dell'amministratore, sarà il giudice a valutare, nella sua discrezionalità se sussiste un'ipotesi di grave irregolarità atta a giustificare la revoca dell'amministratore. La scelta di chiedere la revoca per gravi irregolarità e, quindi, di intraprendere l'azione legale dovrà dunque essere ben ponderata (onde limitare il rischio di costi derivanti da un'azione giudiziale con esiti negativi e la richiesta di risarcimento dei danni da parte dell'amministratore). Anche l'assemblea, a sua volta, potrà in ogni tempo revocare l'amministratore, con la maggioranza prevista per la nomina o con le modalità previste dal regolamento. Inoltre, nel caso in cui l'omissione dell'amministratore abbia prodotto dei danni al condominio, egli sarà tenuto al risarcimento degli stessi.
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